di ENRICO DELLA RATTA RINALDI
Perché i magistrati sono quasi tutti contrari alla riforma? Lede i loro interessi?
Niente affatto. I magistrati, in caso di vittoria del sì, continuerebbero a percepire gli stessi stipendi, a svolgere la stessa attività, ad avere le stesse gratificazioni e le stesse difficoltà, rimarrebbero nella stessa sede e continuerebbero ad avere lo stesso tipo di relazione personale fra giudici e P. M.; non ci sarebbe nessun cambiamento sotto l’ottica del quotidiano svolgersi della professione né sotto il profilo delle aspettative economiche e di carriera.
Quel che la riforma propone non inciderebbe per niente sugli interessi dei magistrati, moltissimo su quelli dei cittadini. I magistrati avrebbero la percezione di non essere più al riparo da ritorsioni e intimidazioni nel caso in cui toccassero qualche politico o qualche potente. Ma non ci vorrebbe niente, sarebbe estremamente facile farne a meno. È per i cittadini, soprattutto per i meno abbienti e per quelli con minori possibilità, che sarebbe tremendo rendersi conto che di fronte a qualche prepotenza non ci sarebbe più la certezza di poter fare efficacemente ricorso alla giustizia.
Perché essere contrari alla separazione delle carriere?
Un momento. Chiamare questa riforma separazione delle carriere è sbagliato. Essa prevede, è vero, la separazione delle carriere ma quello non è affatto il provvedimento più importante. Nella riforma è previsto un cambiamento che andrebbe ad incidere molto più profondamente, riducendolo, il livello di democraticità ed il livello di protezione dei diritti del nostro Paese.
Di che si tratta? Come dovremmo chiamare, invece, la riforma?
Si tratta delle norme che regolano il controllo disciplinare sulla deontologia dei magistrati. Oggi è sostanzialmente impossibile per la maggioranza politica usare questo potere per colpire un magistrato. Con la riforma diventerebbe possibile. Anziché separazione delle carriere dovremmo chiamare la riforma politicizzazione del potere disciplinare sui magistrati.
Che cosa è questo potere disciplinare?
E’ molto semplice, i magistrati svolgono una professione e, in ogni professione, ci sono regole deontologiche. Se i magistrati vengono accusati di non aver rispettato queste regole deontologiche possono andare incontro a sanzioni disciplinari. Facendo per mestiere il magistrato posso dire che si tratta di una funzione molto temuta in Magistratura non solo per la gravità di alcune delle sanzioni, che possono arrivare fino al licenziamento, ma soprattutto perché subire una sanzione disciplinare provoca grande discredito e pregiudica radicalmente la possibilità, per chi le ha subite, di assurgere ad incarichi considerati prestigiosi, interessanti, di alto livello.
Oggi chi esercita il potere disciplinare?
Il Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.) che è composto, per due terzi, da magistrati, eletti da tutti i magistrati a suffragio universale e, per un terzo, da avvocati e professori di diritto eletti dal Parlamento. Essere giudicati disciplinarmente da un Consiglio composto in prevalenza dai propri colleghi è tipico di tutte le professioni (avvocati, medici, notai, giornalisti, ecc.); il C.S.M. è di gran lunga il più severo fra gli organi disciplinari delle varie professioni e lo è in linea con gli omologhi organi di autogoverno della Magistratura degli altri Paesi democratici.
Le infrazioni disciplinari sono codificate (nel senso che c’è un elenco in una legge che stabilisce tutte le fattispecie disciplinarmente rilevanti), quindi se un giudice pone in essere un comportamento che corrisponde ad una delle ipotesi previste è obbligatorio sanzionarlo. Il C.S.M. è severo, sia dal punto di vista della tendenza a ritenere sussistente la fattispecie sia dal punto di vista delle sanzioni applicate. La giurisprudenza del C.S.M. è particolarmente rigorosa, per esempio, per la lentezza sul lavoro, per esternazioni con giornalisti non conformi al principio del riserbo oppure per atteggiamenti litigiosi all’interno degli uffici.
Cosa cambierebbe con la riforma?
Innanzitutto la proporzione che abbiamo visto prima (due terzi – un terzo) cambierebbe a discapito della componente dei magistrati che sarebbe rappresentata per tre quinti (nove su quindici membri) mentre i “laici” (così vengono chiamati gli estranei all’ordine professionale) sarebbero due quinti (sei su quindici). Quindi i magistrati passerebbero dal comporre l’organo per il 67% al comporlo per il 60%. Sembra una differenza non tanto grande a guardare i numeri ed immaginando che tutto il resto rimanga uguale. Ma allora perché imporla, e solo per il potere disciplinare?
È evidente che, se si è inserito questo cambiamento nella riforma, è perché lo si è ritenuto significativo.
E significativo lo è certamente, fra il 67% e il 60% si situa una soglia critica, in qualsiasi consesso di simile consistenza numerica la minoranza passerebbe dal costituire una minoranza con una certa relativa influenza al costituire una minoranza il più delle volte decisiva. I numeri dicono che ai “laici” basterebbe riuscire a conquistare il favore di due (su nove) magistrati per prendere il controllo dell’organo. Tutto ciò, dicevamo, se tutto il resto rimanesse uguale.
E tutto il resto rimane uguale?
No. E’ molto peggio che se tutto il resto rimanesse uguale. La cosiddetta “maggioranza” di magistrati, in caso di entrata in vigore della riforma, non sarebbe più eletta dai magistrati ma estratta a sorte. Questo metterebbe la quota politica in condizione di contare molto, molto più di quel che potrebbe suggerire la sua consistenza numerica, già molto alta. Tutto ciò per varie ragioni, che è bene elencare.
- Il lavoro di magistrato è un lavoro che richiede perizia tecnica e grande senso di responsabilità. Nello stesso tempo, è un lavoro che si svolge nel massimo riserbo, non richiede di esporsi, rivendicare, ottenere consensi, esercitare alcun tipo di leadership ed in verità non forma nessun tipo di abilità nelle relazioni pubbliche e sociali.
Essere un politico o, quanto meno, una persona così vicina agli ambienti politici da ottenere di essere inserita in un organo istituzionale ed insignita di una poltrona e di un lauto stipendio, invece, sì, richiede tutte quelle abilità. Questo nuovo organismo collegiale dovrà innanzitutto chiarire a sé stesso il proprio ruolo e il proprio stile di lavoro, la propria visione della deontologia del magistrato, naturalmente e fisiologicamente si creerà un gruppo egemone e frange minoritarie.
A partecipare a questo gioco verrebbero messi intorno allo stesso tavolo quelli che questo gioco hanno fatto per tutta la vita e quelli che lo ignorano del tutto. Se i tre quinti di magistrati fossero elettivi, almeno si tratterebbe di persone capaci di creare intorno a sé quel consenso necessario per farsi eleggere.
Con l’estrazione a sorte invece metteremmo di fronte a dei politici delle persone sprovvedute nel rapportarsi con pressioni e manovre politiche, dei politicamente ingenui. E’ bene che chi rivesta ruoli di governo della Magistratura non sia politicizzato; è malissimo che sia politicamente ingenuo, sarebbe come affidarsi a un medico che non conosce le malattie. - I tre quinti di magistrati estratti a sorte, non avendo dovuto ricevere un consenso ampio con il meccanismo elettivo, fisiologicamente annovererebbero, al proprio interno, persone portatrici di idee isolate e del tutto personali, anche eventualmente stravaganti. Queste idee, che anche un magistrato ha il diritto di avere, sono in genere del tutto innocue nell’esercizio quotidiano della giurisdizione che è attività tecnica e con margini di discrezionalità stretti e comunque controllati nel meccanismo processuale.
In un consesso caratterizzato da un confronto ideale e culturale fra componenti eterogenee, queste idee porterebbero invece queste persone in una posizione di totale marginalità ed irrilevanza, erodendo in tal modo la maggioranza dei magistrati, già risicata.
Lo stesso rischio non verrebbe corso dalla componente politica, essendo costituita da persone scelte con cura, quindi espressione di visioni diffuse e affermate. Inoltre, potrebbero risultare sorteggiati magistrati che per le loro idee, la loro indole, eventuali legami personali o per la loro disposizione personale siano molto vicini alla politica o a una concezione di svalutazione del valore dell’indipendenza della magistratura: si tratterebbe di un ulteriore fattore di erosione della già risicata maggioranza di magistrati, in favore della componente “laica”.
Queste erosioni che qui ipotizzo non sono da sottovalutare: come detto, considerando il numero dei membri del nuovo organo disciplinare, ai “laici” basterebbe conquistare due magistrati per assumere il controllo del consesso. - Un politico, o comunque una persona vicina al potere come sarebbero i due quinti dei componenti scelti dalla politica, ha in quanto tale un arsenale di strumenti per blandire le persone. Non parlo di mezzi illeciti, che non prendo nemmeno in considerazione. Mi riferisco all’attenzione dei mezzi di comunicazione, al coinvolgimento in convegni, congressi e tavole rotonde, all’introduzione in ambienti brillanti, alto-locati e forieri di prestigiosi incarichi extragiudiziari.
Gli odierni magistrati eletti, scelti da numerosissimi colleghi per difendere e far vivere l’indipendenza della Magistratura e la separazione dei poteri, sono generalmente ben più immuni da malie tendenti a stimolare le umane spinte narcisistiche verso il successo e la notorietà: devono comunque rendere conto al proprio elettorato di quel che fanno.
Se questo dovesse apparire ingenuo, si osservi che i magistrati eletti sono persone che un certo successo ed una certa notorietà l’hanno già ottenuta nell’ambiente professionale, tanto da farsi eleggere da un gran numero di colleghi e che perderebbero tutto con ignominia se si facessero cooptare dalla componente politica in cambio di prebende, pur lecite.
I magistrati sorteggiati non avrebbero nulla da perdere nel farsi egemonizzare dai politici, solo da guadagnare e, lo ribadisco, in modo lecito, senza nessun effetto non desiderato se non, forse, un certo discredito nell’ambiente di lavoro: un inconveniente trascurabile per chi in fin dei conti non aveva mai promesso di comportarsi diversamente e che sulla propria reputazione all’interno dell’ordine professionale non aveva mai investito nulla. - Essere eletti comporta una forte legittimazione derivante sia dal consenso ottenuto sulla propria persona che dall’esistenza di un mandato. Essere sorteggiati no. Chi è eletto può pensare e dire: “chi mi ha eletto riteneva che io avrei fatto in questo modo, quindi io devo fare in questo modo e me lo si deve lasciar fare”.
Chi è stato sorteggiato no. E’ quindi evidente, anche se la potestas di cui sarebbe investito il “laico” di nomina politica sarebbe in teoria la stessa di cui sarebbe investito il magistrato sorteggiato, la maggior auctoritas del primo rispetto al secondo.
I tre quinti di magistrati possono pure essere in numero maggiore dei politici ma se poi questi tre quinti non rappresentano la Magistratura possiamo davvero dire che la Magistratura sia in maggioranza? In realtà la Magistratura non c’è proprio, nell’organo disciplinare, secondo il disegno della riforma, ci sono dei magistrati in ordine sparso che potrebbero anche pensare che la legge non è uguale per tutti e che se un magistrato dà fastidio ad un potente è giusto penalizzarlo. La politica, invece, c’è, ha tutte le possibilità e le capacità di serrare i ranghi, è a un passo dal prendere la maggioranza ed ha tutti i mezzi per compiere questo passo incontrando una resistenza risibile. - La composizione dell’organo riflette anche un altro aspetto della riforma che è la separazione delle carriere. Di quello parleremo più avanti ma per ora occorre sottolineare che questa maggioranza di magistrati nell’organo, risicata, casuale, non rappresentativa, soggetta ad ulteriori riduzioni ad opera del caso, della capacità persuasiva di chi può usare il potere politico e della sua intrinseca debolezza sarebbe anche divisa.
I tre quinti di magistrati non sarebbero più colleghi fra loro, apparterrebbero a due ordini professionali diversi. Ogni magistrato si troverebbe quindi ad essere giudicato da un organo composto in maggioranza da persone portatrici non della propria deontologia ma di interessi eventualmente ad essa opposti. I giudici si troverebbero di fronte tre quinti di estranei al proprio ordine professionale (cioè due quinti di nomina politica e un quinto di pubblici ministeri), i pubblici ministeri addirittura avrebbero di fronte quattro quinti di estranei (due quinti di nomina politica e due quinti di giudici).
I magistrati saranno quindi ridotti in numero, estratti a sorte e divisi. È tutto quel che c’è da temere?
In realtà uno degli aspetti più temibili è dato dal fatto che, sui singoli procedimenti disciplinari, verranno composti dei collegi. Ebbene, la riforma è estremamente laconica sul punto: “la legge…indica la composizione dei collegi…e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio”. Non c’è quindi una disposizione costituzionale che imponga che i magistrati siano in maggioranza nel collegio.
Certo, il buon senso lo farebbe ritenere ma la reticenza del testo costituzionale dà la possibilità ai partiti di governo di stabilire per legge che i magistrati siano giudicati da un collegio in cui i membri di nomina politica siano in maggioranza.
È tutto?
No, c’è dell’altro, c’è una questione un po’ più sottile ma non meno importante. L’estrazione a sorte non avviene fra tutti i magistrati ma solo fra quelli della Corte di Cassazione, consiglieri e sostituti procuratori generali. Questo reintroduce una nozione di gerarchia fra magistrati che è quanto di più distante dalla cultura giudiziaria che si è sviluppata in quasi ottant’anni di vigenza della Costituzione.
I magistrati si distinguono solo per funzioni e costituiscono un potere diffuso e del tutto privo di una direzione unitaria.
Non c’è alcun motivo per cui, sulla deontologia professionale, un giudice della Cassazione possa giudicare un giudice di un tribunale e non viceversa. Ogni cittadino vuole essere giudicato da qualcuno che sia sottoposto solo alla legge, affinché la legge sia uguale per tutti. Se il giudice fosse l’addetto di un apparato monocorde e diretto dagli anziani, non darebbe più ai cittadini quell’affidamento che gli deriva dall’essere mosso esclusivamente,nel trattare il caso, dalla sua scienza e coscienza.
Tutto nella Magistratura della nostra Repubblica democratica fondata sul lavoro, dalle regole sulla suddivisione del lavoro, passando per le prassi sulle questioni di servizio fino al quotidiano bon ton nei rapporti interpersonali fra magistrati riflette il principio secondo cui i ruoli nel processo sono diversissimi ma l’uguaglianza nel seno della Magistratura è sacrosanta.
E allora perché questa esclusiva in favore dei magistrati della Cassazione?
Si tratta di una così totale ed assurda stravaganza da rendere necessario, per andare alla ricerca di una ratio, individuare delle motivazioni non dichiarate. Ridurre drasticamente il bacino entro cui operare l’estrazione a sorte, da quasi diecimila magistrati a qualche centinaio di cassazionisti facilita ovviamente le possibilità di influenza, del tessere relazioni intese ad “addomesticare” in un certo senso il ruolo di soggetti con i quali ci si dovrebbe invece trovare in un equilibrio fra ruoli diversi all’interno dell’organo disciplinare. Questo varrebbe qualunque fosse stata la sottocategoria di magistrati all’interno dei quali effettuare il sorteggio.
Ma la scelta dei cassazionisti è ulteriormente maliziosa. Innanzitutto sono tutti magistrati con sede di servizio a Roma. Ma non solo. Siamo un sistema in cui il precedente è autorevole ma non vincolante. Questo vuol dire che l’evoluzione della nostra giurisprudenza è l’effetto di una lunga dialettica fra gli spunti provenienti dalle soluzioni trovate nei primi gradi di giudizio e la sintesi operata dalla Cassazione; le prime rappresentano da sempre la spinta verso l’innovazione, la seconda rappresenta da sempre la necessità della continuità.
Offrire ai cassazionisti un potere esclusivo significa da un lato cooptarli al potere politico, cioè associare ai creatori delle leggi, i politici, dei detentori esclusivi di un’interpretazione immodificabile delle leggi stesse, cioè i cassazionisti. Dall’altro lato significherebbe dare, come contropartita, ai magistrati di Cassazione la possibilità di interdire ai giudici dei primi gradi di giudizio di proporre, anche eventualmente con buoni argomenti, interpretazioni innovative.
E quale sarebbe il risultato? La fissità nel tempo dell’interpretazione del diritto. Un simile argine all’evoluzione giurisprudenziale, se fosse stato presente dal 1948, avrebbe impedito fondamentali innovazioni del diritto che sono scaturite da spinte dei tribunali di primo grado: la stessa Costituzione sarebbe ancor oggi considerata come una serie di auspici non vincolanti e con essa anche lo Statuto dei Lavoratori; nessuno avrebbe mai sentito parlare di danno ambientale o di responsabilità delle banche e, forse, chissà, un uomo vestito da donna o viceversa sarebbe ancora considerato come un soggetto da fermare e portare in Commissariato ad opera della Buoncostume.
Veniamo alla componente “laica”. Com’è composta esattamente? Perché temerla?
I due quinti dei “laici”, in caso di vittoria del sì, saranno composti come segue. Un quinto (tre persone) sarà estratto a sorte da una lista di nomi che il Parlamento, subito dopo le elezioni politiche, stabilirà mediante elezione. Poi, quando finisce la carica dell’organo disciplinare e quindi occorre avere i nuovi membri dell’organo, si estrae a sorte. L’altro quinto (tre persone) viene nominato dal Presidente della Repubblica nel momento in cui finisce la carica dell’organo.
Una simile formulazione che, in sé, potrebbe anche sembrare innocua, contiene una serie di trappole, che è opportuno elencare.
- Estrazione a sorte: si fa finta che anche i “laici” siano estratti a sorte, come i magistrati, ma non è vero, perché l’estrazione a sorte avviene fra persone già elette (quindi gradite) dal Parlamento.
- Ampiezza della lista: il testo costituzionale non si preoccupa di stabilire quanto grande sarà la lista. Il piuttosto ingannevole meccanismo del sorteggio ovviamente diventa ancor più ingannevole se il Parlamento potrà votare una lista di quattro o cinque persone da cui estrarne a sorte tre.
Se si intendeva rendere il meccanismo del sorteggio una garanzia, sarebbe stato essenziale stabilire un numero minimo di soggetti da mettere in lista, tale da renderne effettiva la proclamata aleatorietà.
Potremmo pensare che nelle prime applicazioni il Parlamento, per non sfigurare, individui una lista di almeno qualche centinaio di soggetti affinché in una siffatta lista non vi siano esclusivamente dei centurioni della maggioranza politica, ma occorre pensare che le disposizioni costituzionali sono destinate ad operare anche in momenti storici e temperie politiche più conflittuali e meno rispettose di quelle presenti, la Costituzione è un testo di garanzie, non può essere considerata soddisfacente confidando sullo spontaneo adeguamento dei potenti ai valori costituzionali. - Elezione della lista: non vengono stabilite particolari maggioranze parlamentari per la formazione della lista. Attualmente il Parlamento elegge un terzo dei membri della Corte Costituzionale ma lo fa con delle maggioranze molto forti stabilite da una legge costituzionale.
Per l’elezione di un terzo dei membri del C.S.M. attualmente vi è una legge ordinaria, che prevede la maggioranza di tre quinti del Parlamento. Occorrerà una nuova legge, non è detto che verrà prevista una maggioranza ampia, lo si può sperare ma già l’attuale formulazione è deludente, l’aumento della componente “laica” andava quanto meno compensato da maggiori garanzie sulla sua elezione. - Efficacia non immediata: il Parlamento elegge la lista in un momento, le persone incluse nella lista verranno estratte a sorte ed entreranno in carica eventualmente molto dopo.
È evidente come questo meccanismo renda più blando il controllo dell’opposizione e dell’opinione pubblica sull’elezione. La composizione della lista non verrà circondata da particolare attenzione perché non avrà effetto immediato; l’entrata in carica dei tre soggetti graditi al Parlamento avverrà invece senza una procedura che preveda il dibattito parlamentare. - Membri nominati dal Presidente della Repubblica: qui c’è una grande trappola. La nomina presidenziale può suonare rassicurante perché negli ultimi anni siamo stati abituati a governi di coalizione che si sono alternati ed a Presidenti della Repubblica che hanno goduto della stima e del rispetto sia della maggioranza che dell’opposizione, Presidenti il cui operato è stato considerato come istituzionale e non politico.
Ma non è stato sempre così. E bisogna sempre pensare che una riforma costituzionale è destinata ad operare in epoche storiche ed in fasi politiche anche molto diverse da quella presente.
Nei primi decenni della Repubblica abbiamo avuto grande stabilità politica con governi pressoché monocolori in cui il Presidente rappresentava un ulteriore consolidamento della maggioranza governativa; più recentemente c’è stato un settennato con governi di coalizione dalla maggioranza non più così solida durante il quale il Presidente (Cossiga) ha svolto un ruolo marcatamente politico, fra l’altro entrando in frontale conflitto con la Magistratura; un Presidente (Scalfaro) è stato attaccato politicamente con inaudita virulenza da uno schieramento politico, sia quando esso era in maggioranza sia quando era all’opposizione.
Inoltre, anche nei decenni in cui la figura del Presidente è stata istituzionale e circondata dalla stima universale vi erano forze politiche che avrebbero volentieri votato un Presidente ben più caratterizzato politicamente proprio in funzione di un rinnovato e fortissimo conflitto con la Magistratura. Quindi quando si parla di nomina presidenziale non bisogna immaginare l’attuale Presidente o un Presidente in un contesto politico-istituzionale simile a quello presente, occorre immaginare il suo successore, il successore del suo successore e così via a tempo indefinito.
Insomma, i politici assumeranno il controllo dell’organo disciplinare?
In caso di vittoria del sì spererei ovviamente di essere smentito. Non è detto che sia così, la Dea Bendata potrebbe, attraverso il meccanismo del sorteggio e con buona volontà dei protagonisti, comporre un buon organismo disciplinare nonostante i problemi strutturali che abbiamo evidenziato. Ma purtroppo è molto più probabile che la composizione fortuita della componente dei magistrati, a fronte dell’innegabile rafforzamento della componente politica, segni un significativo arretramento sul piano della effettività della separazione dei poteri e, in ogni caso, la lotteria si ripeterebbe ogni quattro anni. Questo esito è il più lontano possibile da quello che ci si attenderebbe da un testo costituzionale, cioè delle garanzie.
Questo probabile controllo sull’organo disciplinare comporterebbe possibilità di ritorsioni?
Purtroppo sì. Oggi i magistrati temono molto le sanzioni disciplinari ma le temono, per esempio, in relazione alla possibilità di rimanere indietro nel lavoro, di incappare in qualche errore, di essere coinvolti in scontri personali in ufficio, di essere accusati di aver fatto cattivo governo dei rapporti con la stampa o per altre fattispecie del genere.
Non vi è alcun timore di passare un guaio per aver infastidito un potente, rispetto a questo ci si sente protetti dall’attuale assetto. Se un domani, dopo l’eventuale vittoria del sì, dovesse capitare di dover toccare grandi interessi o politici di rilievo nell’esercizio delle proprie funzioni il pensiero che la decisione su eventuali accuse disciplinari, anche pretestuose, andrebbe a quell’organo in cui i politici sono quasi la metà ed i magistrati sono scelti fra i fisiologici fautori della conservazione, in posizione di disarmata e quasi ridicola debolezza ed anche divisi fra loro creerebbe non poche preoccupazioni.
Ma chi dovrebbe preoccuparsi sono soprattutto i cittadini: sarebbe davvero uguale per tutti la legge, se qualcuno avesse la possibilità di chiamare i suoi compagni di partito o i suoi amici politici per colpire il giudice che ha il compito di farla rispettare? Si penserebbe come oggi di fare causa a una banca e di poter ottenere ragione?
Davvero queste questioni toccano cose come la separazione dei poteri, la democrazia, il rispetto dei diritti dei cittadini?
Separazione dei poteri significa, fra le altre cose, che il Governo non assume i giudici, non li promuove, non gli dà premi, non li trasferisce, non li promuove, non gli riconosce l’anzianità di servizio, non li colloca in aspettativa, non li mette in pensione e, soprattutto, la più importante e delicata fra queste funzioni, non li punisce per il loro eventuale operato non conforme. Se il potere di punire disciplinarmente i magistrati venisse attribuito, come propone la riforma, ad un organo che è stato concepito e costruito per permettere l’instaurarsi di una egemonia di soggetti graditi alla maggioranza di governo, la separazione dei poteri passerebbe dall’essere assoluta all’essere relativa.
E cosa ci dovrebbe importare di questo? La democrazia c’entra qualcosa?
Bisogna ricordare che prima delle rivoluzioni del ‘600 e del ‘700 e dell’affacciarsi nella Storia delle democrazie moderne, i poteri Legislativo e Giudiziario non esistevano, c’era solo il potere Esecutivo, costituito dal Re e da tutti quelli che gli obbedivano. Certo, c’era qualcuno che faceva le leggi e qualcun altro che faceva i processi ma erano tutti funzionari del Re che operavano per suo conto.
Uno stesso gruppo di potere faceva le leggi, le applicava e si riservava la possibilità di non applicarle se così riteneva. Come tutti sanno, il potere legislativo è nato nel momento in cui si è stabilito che le leggi dovessero essere fatte non da funzionari del Re ma da un’assemblea eletta dal popolo. Come suggerisce il buon senso, sarebbe stato tutto inutile se poi queste leggi fossero rimaste lettera morta. E il momento in cui si è stabilito che le leggi, invece, dovessero essere applicate e rispettate sempre, quello è il momento in cui è nato il potere giudiziario.
Perché, cosa c’entra? C’entra perché l’unico modo per garantire il vigore senza eccezioni della legge è stabilire che le persone a cui rivolgersi nel caso in cui una legge venga violata, i giudici, debbano essere non dei funzionari del Governo ma dei soggetti del tutto indipendenti, privi di qualsiasi legame con il potere politico.
A cosa sarebbe servito che le leggi venissero fatte da un’assemblea elettiva senza la garanzia del loro rispetto, con giudici legati al Governo o al Re? Dopo quelle rivoluzioni la scienza giuridica è diventata non solo ricerca di una coerenza logica astratta all’interno dei testi legislativi ma concreto limite all’arbitrio del potere, consistente nell’impedirgli di proclamare bei principi per poi calpestarli nell’applicazione pratica.
Quindi separazione dei poteri, democrazia e rispetto dei diritti dei cittadini vanno considerati come elementi dei quali ognuno non potrebbe sussistere senza gli altri.
E se al Governo venisse data una longa manus attraverso la quale esercitare un potere sui giudici sarebbero tutti e tre gli elementi a fare un passo indietro. Se una legge stabilisse un nostro diritto e un potente violasse questo diritto, poi però il giudice incaricato di risarcirci potesse temere una ritorsione da parte del potente, verrebbe meno, insieme alla separazione dei poteri, il nostro diritto soggettivo, il meccanismo del diritto oggettivo ed anche la democrazia perché quella legge, votata dal Parlamento, non spiegherebbe pienamente la sua efficacia.
In sintesi possiamo dire che la parte della riforma riguardante i procedimenti disciplinari ai magistrati pregiudicherebbe l’indipendenza della Magistratura e, quindi, di conseguenza, i diritti dei cittadini e, di conseguenza, il primato della legge votata dai rappresentanti del popolo?
Sì.
Non è un atteggiamento eccessivamente drammatico?
Una persona che ipotizza continuamente che potrebbe scatenarsi un incendio sarebbe giustamente tacciata di soffrire di una forma di paranoia ossessiva. Invece, una persona che concentra la sua attenzione sulla possibilità di un incendio mentre si sta discutendo su come costruire una scala antincendio sta avendo l’atteggiamento più ragionevole del mondo.
Qui si parla di cambiare la Costituzione ed è nella natura della Costituzione l’essere un testo che previene. I nostri padri costituenti hanno scritto la Costituzione non pensando alle fasi storiche in cui i valori di libertà e uguaglianza sarebbero stati condivisi da tutti ma alle fasi in cui questi valori sarebbero entrati eventualmente in crisi.
Dare alla maggioranza politica uno strumento per fare pressione sui giudici significa aprire una falla sull’unico sistema di garanzia dell’effettività dei diritti dei cittadini. Giudicare una simile proposta partendo dal presupposto che “…suvvia, perché mai una maggioranza politica non dovrebbe essere composta da persone per bene” non è certamente il metodo corretto per giudicare la qualità di una Costituzione democratica.
Che dire poi della separazione delle carriere? Giudici e P.M. non sono troppo amici?
Come ho già scritto, tutta la narrazione a sostegno della riforma mette in primo piano la separazione delle carriere e tende a nascondere la politicizzazione dell’azione disciplinare. Essa poi è fortemente basata sull’ulteriore narrazione secondo cui i giudici, appartenendo alla stessa carriera dei P.M., tenderebbero a dare a questi ultimi sempre ragione, pregiudicando le possibilità di difesa dell’imputato.
Che dire di questa narrazione?
Ebbene, non ha nulla di vero. Non saprei dire se si tratti di un espediente di propaganda, di un’ossessione paranoide, di un’impuntatura ideologica o di un errore frutto di confusione. In ogni caso non ha nessuna relazione con la realtà. Per niente. Posso dirlo per esperienza, non mi sono sentito condizionato dal parere del P.M., come da quello della difesa, se non per il fatto che i rispettivi argomenti potessero essere d’aiuto per la soluzione del caso.
Non ho mai avuto nemmeno l’impressione che altri giudici fossero condizionati da un pregiudiziale favore verso i P.M., tutt’altro. In realtà i magistrati sono molto gelosi della loro autonomia di giudizio e della necessità di farsi un’idea personale su tutti gli aspetti di un caso, tendendo a sottolineare più le differenze che le somiglianze della propria opinione da quella dei colleghi, forse tendendo, se proprio si vuole trovare una deformazione professionale, un po’ pedantemente a mostrare di aver compreso le cose meglio degli altri. Insomma, se c’è una tendenza generale nel magistrato non sarà mai nel senso del dare ragione a un collega ma piuttosto nel correggerlo.
Queste però sono le impressioni personali di un magistrato. Ci sono argomenti oggettivi?
Innanzitutto ci sono le statistiche a parlare. Le decisioni dei giudici sono conformi alle richieste dei P.M. all’incirca nella metà delle volte in cui il P.M. fa una richiesta, il che è molto poco considerando che si tratta di richieste provenienti dall’unica parte pubblica del processo.
Non dovrebbe far riflettere il fatto che sono in tanti ad accusare i giudici di essere favorevoli ai P.M.?
Sì ma bisogna ingrandire il contesto. Questa supposizione sull’esistenza di un pregiudiziale favore verso i P.M. convive a giorni alterni con un’altra polemica stereotipata che viene portata avanti molto spesso nei confronti dei giudici, secondo cui non condannano quando dovrebbero, non arrestano, esercitano una giurisdizione cavillosa ed ipergarantista, disfanno quel che fa la Polizia, insomma danno sempre torto ai Pubblici Ministeri.
Nessuno può dire di non aver sentito mai una filippica sul tema. Bisognerebbe decidersi su quale sia il difetto dei giudici, se di dare troppo o troppo poco ragione ai Pubblici Ministeri. La verità è che entrambe le polemiche camminano sulle gambe costituite dall’essere orecchiabili per chi non ha esperienza, fascinose per chi ha un’idea preconcetta e plausibili per chi rifiuta di guardare le cose con spirito oggettivo, sono in realtà entrambe drammaticamente smentite dai fatti.
Ma anche se non ci sono problemi dimostrati e attestabili la separazione delle carriere non ha comunque una sua logica?
Sulla base dell’argomento presentato, cioè “carriere unificate ergoincapacità di decidere in modo equilibrato” la riforma è in realtà assurda. Questo argomento richiederebbe tante carriere quanti sono i magistrati. Tutti i procedimenti giudiziari sono fitti di circostanze in cui la decisione di un magistrato conferma o annulla, nel contenuto, la decisione di un altro magistrato, non solo essendo il primo giudice e il secondo P.M. ma anche essendo entrambi P.M. o entrambi giudici. Si pensi ai giudizi d’appello e a tutte le impugnazioni: i giudici d’appello dovrebbero appartenere ad una carriera separata, altrimenti confermeranno sempre le decisioni di primo grado? Nessuno affermerebbe questo.
Il giudice al quale va il procedimento dopo un annullamento con rinvio della Corte di Cassazione dovrebbe essere separato da quello del primo giudizio?
E il giudice del merito rispetto al giudice dell’udienza preliminare che ha rinviato a giudizio? E il giudice rispetto al g.i.p. che ha disposto di procedere rigettando una richiesta di archiviazione?
E il Procuratore Generale che avoca un’indagine seguita da un P.M. di tribunale?
E il Presidente del Tribunale che accoglie o rigetta una richiesta di astensione di un suo giudice? Il giudice relatore in un collegio dovrebbe appartenere ad una carriera diversa rispetto ai giudici del resto del collegio, altrimenti decideranno certamente come da lui suggerito?
È un continuo, quasi non c’è collega, anche dello stesso ufficio, di cui non mi sia trovato fra le mani un procedimento da lui trattato per dare un ulteriore impulso conforme o difforme da quello da lui dato. Anzi, in ogni procedimento, l’attività del giudice dà in ogni momento un impulso che in qualche modo conferma, ridimensiona o smentisce l’impulso dato da un altro giudice. Ed anche qui le statistiche smentiscono totalmente l’assunto secondo cui i giudici si darebbero continuamente ragione l’un l’altro.
In questo momento non rischiamo di cadere nell’assunto corporativo di dire che non servono norme per garantire l’equilibrio dei giudici perché i giudici sono sempre equilibrati?
Niente affatto. Le norme che garantiscono l’equilibrio e l’autonomia dei magistrati esistono ed operano e stanno altrove; senza tali norme ci sarebbero grandi rischi perché i magistrati sono esseri umani. La verità è che questa soluzione della separazione delle carriere è del tutto fuori bersaglio e fuori tema.
I meccanismi a tal fine interessanti non sono quelli che attengono alla composizione e al governo della Magistratura, sono le norme processuali e quelle relative all’attribuzione delle funzioni ai magistrati, norme che già oggi garantiscono che ogni magistrato operi autonomamente, in un’organizzazione caratterizzata da una rigida separazione funzionale nel quadro di processi che prevedono sempre l’intervento di più magistrati con funzioni diverse e che sono abituati in maniera consolidatissima a darsi torto e ragione con la massima serenità.
Vi è quindi non solo l’indicazione di obiettivi (evitare un pregiudiziale favore dei giudici per i P.M.) errati perché già raggiunti ma anche una incongruità fra gli obiettivi dichiarati e la parte dell’ordinamento che viene attinta che non è quella giusta, che sarebbe data dai codici di procedura e dall’ordinamento giudiziario, al posto della quale si tocca l’inquadramento costituzionale della Magistratura, che non c’entra nulla.
Ma non sarebbe comunque meglio che i P.M. stessero alla stessa distanza dal giudice alla quale si trovano gli avvocati?
In effetti si fa un gran parlare, per giustificare la riforma, di un giudice che sarebbe terzo grazie alla distanza che verrebbe posta con i P.M., che diventerebbero diversi dai giudici e quindi da esso lontani, non in grado di influenzarlo eccessivamente. Si fa un gran parlare in particolare di una riforma che porrebbe il giudice alla stessa distanza dal P.M. e dal difensore. Ebbene, questa stessa distanza del giudice dall’avvocato e dal P.M. è una risibile chimera. Il giudice ed il P.M. non saranno mai alla stessa distanza. A prescindere dall’unione o separazione delle carriere, che non c’entra nulla, giudice e P.M. sono i due soggetti pubblici del processo, quindi la distanza non sarà mai la stessa di quella che c’è con l’imputato e il suo difensore.
L’unica soluzione per rendere il rappresentante dell’accusa alla stessa distanza dal giudice della difesa sarebbe abbracciare la concezione del diritto penale islamico, cioè di quel sistema giuridico che concepisce il diritto penale come una branca del diritto privato per cui a sostenere l’accusa c’è la vittima del reato o i suoi familiari, che possono anche rinunciare all’azione penale con effetto immediato, credo che nessuno voglia alla lettera questa stessa distanza, si tratta di una soluzione troppo distante dalle nostre categorie concettuali.
Al difuori di quel sistema l’accusa sarà parte pubblica come il giudice, in qualsiasi modo la si voglia mettere, e la difesa parte privata.
Questo squilibrio è ineliminabile, dichiarare di volerlo eliminare è indice o di errore o di mala fede. Il tema, poi, come già detto, non ha alcuna relazione con l’autonomia decisionale dei due soggetti del processo, che dipende dalla qualità delle norme che regolano il processo penale e la carriera dei magistrati, non certo dall’inquadramento costituzionale della Magistratura.
In realtà viene posta una falsa dicotomia, come se ci fossero due termini in relazione strettamente binaria: l’unità delle carriere con conseguente favor per il P.M. e la separazione delle carriere con conseguente distanza ed autonomia. In realtà l’unità delle carriere non comporta affatto un appiattimento del giudice sul P.M., così come la separazione non comporterebbe di per sé un invalicabile distanziamento fra le due figure. Che il processo funzioni dipende davvero da altro.
Negli altri paesi giudici e P.M. non sono separati?
Bisogna premettere che è sempre improprio confrontare un sistema giudiziario con un altro in relazione ad un solo elemento. Il confronto può essere fatto solo in toto perché spesso una differenza è compensata da altre differenze.
In ogni caso, se prendiamo in considerazione i tre grandi paesi europei di civil law vicini all’Italia, cioè Spagna, Francia e Germania (il Regno Unito è di common law e non è comparabile con l’Italia), la risposta è pressoché totalmente negativa. In Francia e Germania, pur essendovi sottoposizione del P.M. al potere esecutivo, non vi è separazione, per cui è possibile passare dall’uno all’altro ramo.
In Spagna la separazione c’è, fra giudici ed un apparato, denominato Ministerio Fiscal, che però non è detentore esclusivo né dell’azione penale né dell’investigazione penale ed ha un ruolo più defilato nel processo penale, un po’ come da noi prima del 1988.
Quindi in Spagna la separazione c’è ma molte delle funzioni che in Italia sono del P.M. vengono svolte da giudici, nella qualità di giudici istruttori. Sostanzialmente un giudice, nel corso della sua carriera, può passare dall’investigare al giudicare, quel che si vorrebbe impedire con la riforma è in gran parte consentito.
Quindi il mondo giuridico che costituisce per noi il riferimento comparatistico, le grandi democrazie a noi vicine, è orientato all’unità delle carriere, non alla separazione, seguendo la logica per cui tutte le funzioni pubbliche nel processo sono espressione di un’unica professione, per la quale in italiano esiste da sempre una sola parola: magistrato.
Finora abbiamo detto che la separazione non ha i lati positivi propugnati dai favorevoli al sì. Ma forse, almeno non avrebbe lati negativi, possiamo dire questo?
A mio avviso purtroppo no. Oggi esiste, come dicevamo, una sola professione che racchiude tutte le funzioni pubbliche nel processo. Se vincesse il sì, verrebbe creata una nuova professione, quella di Pubblico Ministero, con un ordine professionale separato, un Consiglio Superiore separato, concorsi separati, una deontologia separata. In definitiva tutto ciò si tradurrà in valori etici separati, in una cultura professionale separata ed anche in un diverso tipo di vocazione per i giovani che aspireranno a diventare Pubblici Ministeri rispetto ai giovani che aspireranno a diventare giudici.
Le specificità della funzione di Pubblico Ministero passeranno dall’essere sentite come specificità della funzione che si sta svolgendo in un certo momento della carriera a specificità della propria professione, passeranno in un certo qual modo dal piano di quel che si fa (io faccio il P.M. in questo momento) al piano di quel che si è (io sono un P.M.), della vocazione sentita magari fin dai tempi dell’università se non prima.
Quali sono queste specificità dei pubblici ministeri all’interno della Magistratura?
Le indicherei così: l’essere parte nel processo, quindi l’uscire in qualche modo vittoriosi o sconfitti da un processo; l’avere compiti prevalentemente investigativi; l’essere inseriti in una pur finora blanda sottoposizione funzionale al capo ufficio, mentre i giudici non lo sono; lavorare avvalendosi di Polizia, Carabinieri e altri corpi di polizia giudiziaria e costituire il loro riferimento nella giustizia; avere una relazione privilegiata con stampa e televisione, sia perché in quanto parti possono esprimere con maggiore libertà il loro parere su procedimenti in corso, sia perché curano le fasi del procedimento che attirano maggiormente l’interesse della stampa (primi accertamenti dopo un delitto, perquisizioni, arresti ecc.).
Queste specificità, se non fossero più temperate dall’appartenenza allo stesso ordine professionale dei giudici, con la conseguente condivisione di valori culturali e deontologici, darebbero luogo a situazioni critiche più numerose e maggiormente preoccupanti.
Essere parte nel processo, la prospettiva della vittoria o della sconfitta davanti al giudice sono elementi che fino ad oggi non determinano una pubblica accusa faziosa, assetata di condanne e unilaterale nell’accertamento della verità; forse è così anche perché essa è formata da soggetti che condividono, con l’intera Magistratura, una attitudine culturale all’imparzialità ed alla terzietà.
Essere coordinati, in parte anche nel merito della funzione, da un capo ufficio non determina una pubblica accusa gerarchica, monolitica, rigida ed eterodiretta; forse è così anche per quella condivisione culturale con un ambiente in cui l’autonomia del singolo magistrato è considerata come un imprescindibile valore.
Svolgere un’attività investigativa non determina una pubblica accusa pregiudizialmente colpevolista; forse è così anche grazie alla condivisione, in tutte le occasioni di confronto culturale anche fuori del processo, del punto di vista del giudice, che approccia il fascicolo processuale senza partire da nessuna ipotesi a priori.
Lavorare avvalendosi continuamente della Polizia Giudiziaria non determina l’indulgere della pubblica accusa, nell’esercizio della funzione, ad uno stile che venga eccessivamente incontro ai desiderata della Polizia Giudiziaria; forse è così anche perché i singoli P.M. si sentono parte di una professione più ampia rispetto al perimetro delle funzioni in qualche modo condizionate dal livello di collaborazione offerto da Polizia e Carabinieri.
Il rapporto privilegiato con la stampa non determina una pubblica accusa esibizionista e continuamente alla ricerca della notorietà; forse è così anche perché la condivisione di tutta la deontologia professionale con una stragrande maggioranza di magistrati, i giudici, che mai potrebbero esternare nulla neanche nella propria vita privata, lo impedisce.
In altri termini, si vuole creare una nuova professione, quella del P.M. ma, a lungo andare, come sarebbe questa professione? A quale stile si ispirerebbe? Si afferma che i P.M. diventerebbero più riservati e garantisti ma la logica dice esattamente il contrario, cioè che, se proprio vi sarà un cambiamento sul piano dello stile, vi è il rischio che sarà di segno opposto.
Non potremmo essere d’accordo almeno sull’estrazione a sorte dei magistrati per tutte le funzioni diverse da quella disciplinare?
Per la funzione disciplinare, oltre all’estrazione a sorte dei magistrati, è prevista anche la riduzione della loro quota e il coinvolgimento esclusivo dei cassazionisti. Per tutto il resto la riforma si accontenta di rendere i magistrati estratti a sorte, però fra tutti, non solo i cassazionisti, lasciando ad essi la componente dei due terzi. I “laici”, però, saranno tutti scelti dal parlamento con quel meccanismo dell’elezione della lista e della successiva estrazione a sorte, che abbiamo già commentato.
Questo fa molta differenza rispetto alla funzione disciplinare?
Alcune delle critiche già sviluppate rispetto alla funzione disciplinare si applicano anche a tutte le funzioni del C.S.M. (anzi dei due C.S.M. data la separazione delle carriere). Anche qui dobbiamo dire che la maggioranza dei magistrati, qui più netta, è comunque più debole rispetto a quel che potrebbe far pensare la quota dei due terzi, quindi i politici conteranno molto più di oggi anche per tutto il resto delle funzioni.
Ma non dovremmo essere contenti del fatto che i magistrati non subiranno condizionamenti dalle correnti?
Su questa questione bisogna fare innanzitutto chiarezza su un punto. Tutto il dibattito, soprattutto la presentazione della riforma, è gravemente inquinato da una confusione che si fa fra le funzioni giurisdizionali che i magistrati esercitano quotidianamente e le funzioni di autogoverno oggi esercitate dal C.S.M.: le prime sono esclusivamente tecniche, hanno margini di discrezionalità derivanti unicamente dalla difficoltà di alcune questioni e quindi da più soluzioni possibili, questi margini di discrezionalità vengono pressoché totalmente eliminati dai meccanismi processuali relativi ai diversi gradi di giudizio e si tratta di funzioni in cui la visione generale del singolo magistrato, le sue idee generali ed in particolare quelle politiche possono e devono essere messe da parte. Su queste funzioni, quelle che toccano direttamente i cittadini, non esiste nessun condizionamento da parte delle correnti.
Se è tutto così tecnico non potrebbe andar bene che i magistrati vengano estratti a sorte?
No, parlavo delle funzioni giurisdizionali svolte quotidianamente, della decisione dei processi. Le funzioni svolte dal C.S.M. sono tutt’altra cosa e differiscono da quelle giurisdizionali proprio per il fatto che per queste funzioni non conta tanto la tecnica quanto la visione generale che si può avere della Magistratura; la discrezionalità è molto alta e dipende dalle idee che si hanno sulla Magistratura, sulla sua funzione nella società, sui suoi valori intrinseci e sulla gerarchia fra tali valori; le scelte che si fanno non sono giuste o sbagliate, piuttosto rispecchiano meglio o peggio la cultura della Magistratura in un certo momento, nell’esercizio di tali funzioni il C.S.M. è chiamato proprio ad un confronto di idee al suo interno ed a trovare una sintesi o una mediazione fra le varie prospettive che ottengono una rappresentazione.
Per esempio?
Viene subito in mente l’esempio più famoso. Il 19 gennaio del 1988 il C.S.M. doveva decidere chi dovesse essere nominato Capo dell’Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo. C’erano due candidati, uno era molto più anziano ed era un magistrato capace e stimato. L’altro era molto più giovane ma era un magistrato che aveva ottenuto inauditi risultati investigativi in processi di criminalità organizzata.
Vi sembra una decisione tecnica? Dietro il primo c’era il valore del riserbo, l’idea secondo cui nell’eccellere sul lavoro un magistrato non debba essere guidato dall’ambizione ma solo dallo spirito di servizio, l’idea secondo cui premiando incondizionatamente i bravi il C.S.M. si sarebbe dato troppa discrezionalità rischiando di premiare i favoriti e di creare un sistema di potere; infine, la considerazione secondo cui la bravura nel dirigere un ufficio non è la stessa bravura richiesta per esercitare le funzioni da semplice magistrato, per cui uno bravissimo nelle sue funzioni non è detto che lo sia anche per un ufficio direttivo.
Dietro il secondo candidato c’era il suo altissimo valore ed anche un’idea di meritocrazia secondo cui premiare chi lavora di più e meglio avrebbe reso l’intera Magistratura più efficiente, oltre ad una considerazione del prestigio della Magistratura nel suo complesso che sarebbe stata illustrata dall’avere un così eccellente magistrato come dirigente di un ufficio così delicato come quello che in quel momento era a concorso.
Il caso è famoso perché, come molti di voi avranno intuito, il magistrato giovane ed eccellente era Giovanni Falcone. L’altro si chiamava Antonino Meli ed ha dimostrato di essere comunque un ottimo Capo Ufficio Istruzione.
Conoscendo chi fosse uno dei due candidati sono sicuro che ognuno di voi, portato con la macchina del tempo al 1988 ed avendo la possibilità di sedere al C.S.M. saprebbe per chi votare. Ma la questione di fondo, quella relativa al dare maggior peso all’anzianità o, in alternativa, maggior discrezionalità al Consiglio, quella cioè della scelta fra una imparzialità un po’ burocratica ed una meritocrazia un po’ carrierista, è rimasta e rimarrà sempre. Non c’è una scelta tecnicamente corretta ed una sbagliata, è la visione che ognuno di noi ha ad essere determinante.
Altri esempi?
Basta scorrere il registro delle delibere del C.S.M., ogni questione di competenza del Consiglio comporta l’interrogarsi su una visione della Magistratura ed è giusto che sia così. Anche solo scorrendo alcuni fra gli argomenti più importanti trattati nel 2025 ce ne si rende conto.
Come devono essere definiti i criteri interni a ogni Tribunale di ripartizione del lavoro? Si devono specializzare i giudici in modo da renderli più veloci nel decidere o evitare una soluzione in cui un singolo giudice possa da solo imporre una giurisprudenza su un argomento? Ancora a monte, qual è la procedura? Che peso ha la decisione del capo ufficio e che peso ha la consultazione con tutti i giudici e le altre professionalità coinvolte? Il documento che stabilisce la ripartizione del lavoro deve giustificare tutte le scelte o deve considerarsi espressione della libertà di ogni ufficio di autodeterminarsi? Questi criteri possono essere del tutto diversi fra uffici, diversi con elementi comuni o devono essere tutti uguali?
Che tipo di formazione dare ai vincitori di concorso, cioè ai nuovi magistrati? E’ più importante che abbiano lezioni di deontologia o lezioni sulle materie giuridiche? E la formazione permanente per i magistrati in generale? Quanta formazione e fino a che punto obbligatoria? Una formazione prettamente tecnica e legata alle funzioni esercitate o una formazione giuridica generale, o una formazione anche extragiuridica riguardante argomenti di interesse (psicologia giudiziaria, prova scientifica, sociologia giuridica)?
Che tipo di attività lavorative extra consentire ai magistrati? Niente in nome dell’impegno esclusivo nell’attività principale? Tutto in nome della facoltà di perseguire un personale sviluppo e dell’arricchimento che deriva dallo svolgimento di molte attività? Ovviamente una via di mezzo ma come trovarla? Solo le attività non retribuite? Solo quelle non troppo impegnative? Solo quelle in favore di enti pubblici? Solo quelle che sono espressioni di libertà fondamentali, come quella di pensiero? Solo quelle che comportano un supplemento di formazione giuridica?
Cosa possiamo capire da questi esempi?
Se venisse posta una di queste questioni a un qualsiasi gruppo di persone che conoscete, riunite intorno a un tavolo per svago o per lavoro e, dopo aver spiegato a tutti i termini della decisione da prendere gli si chiedesse, per esperimento, di trovare la soluzione, cosa succederebbe? E’ presto detto: si formerebbero due o più correnti! Ma vi è di più: se venissero poste più questioni non potremmo che notare che le correnti rimarrebbero più o meno le stesse, cioè che quelli che hanno preso posizione insieme su una delle questioni il più delle volte si troverebbero insieme anche sulle altre.
È proprio la parola corrente che è stata qui evocata? Quella parola che viene così tanto demonizzata, che è diventata sinonimo di ogni male e di tutto il peggio?
Sì. Bisogna tenere insieme due dati di fatto senza fare confusione.
Da una parte, è vero che le correnti, in una certa fase recente, hanno dato pessime dimostrazioni di sé stesse, gettando discredito sull’intera Magistratura (va anche detto che i protagonisti di quelle vicende hanno pagato molto duramente per le loro azioni).
Dall’altra parte, è vero che l’esistenza di correnti non è un maleficio ordito da alcuni malvagi o dall’insieme dei magistrati nel suo complesso, è invece la diretta ed ineliminabile conseguenza del fatto che il governo della Magistratura (diversamente dall’esercizio quotidiano della giurisdizione) comporta decisioni che sono il frutto di visioni generali, di orientamenti culturali, come chiarito dagli esempi fatti poco sopra. Le correnti non possono non esserci e devono esserci.
Quindi quale sarebbe l’effetto dell’estrazione a sorte dei magistrati dei due C.S.M.?
Sarebbe una cocente umiliazione per tutta la Magistratura, alla quale verrebbe tolto l’autogoverno in favore di un governo tecnico. Infatti, nei due C.S.M. ci sarebbero dei magistrati ma la Magistratura sarebbe del tutto assente, dal momento che nessuno, nei Consigli, la rappresenterebbe.
Ma quel che più conta è che sarebbe una decisione del tutto incongrua proprio per la natura delle questioni che compongono il governo della Magistratura le quali non sono buone o cattive perché tecnicamente corrette o errate o perché prese da persone più o meno preparate o dotate di indipendenza di giudizio. Si tratta di decisioni che, proprio per la loro intrinseca natura, sono buone se rispecchiano gli orientamenti culturali presenti nella categoria professionale che vanno ad organizzare e sono cattive se non li rispecchiano. E con la riforma si fa esplicitamente in modo che non li rispecchino. Non si tratta di essere a priori a favore del carattere elettivo di certe cariche, è specificamente per il ruolo del (o dei) C.S.M. che la rappresentanza elettorale è l’unica via ragionevole.
Che fine faranno le correnti se passa la riforma?
Nessuna fine. Nel momento in cui qualsiasi persona posa lo sguardo su un qualsiasi dossier di quelli che tratta il C.S.M. e se ne fa un’idea, che voglia o meno, che stia leggendo il dossier perché eletto o perché estratto a sorte, fa parte di una corrente. Quell’idea che quella persona si è fatta sarà intrinsecamente un’idea derivante da un orientamento generale quindi, anche senza saperlo o volerlo quella persona farà parte ipso facto di una corrente.
Quindi le correnti non faranno nessuna fine con la riforma, le correnti semplicemente si trasformeranno. Nei C.S.M. i magistrati estratti a sorte saranno divisi in orientamenti perché non potrebbe essere diversamente da così, semplicemente le rappresentanze delle diverse correnti non dipenderanno dal consenso elettorale, quindi, proporzionalmente, dal successo e dalla diffusione, in Magistratura, dei rispettivi orientamenti culturali ma in parte dal caso, cioè dalla più o meno grande fortuna delle correnti nell’estrazione a sorte, in parte da una attività di lobby che entrerà in gioco per influenzare, dall’esterno, il voto dei colleghi estratti a sorte. Senza considerare il lavoro di conquista che i membri eletti dal Parlamento saranno in grado di svolgere.
E per i magistrati cosa cambia?
Niente, non c’è niente in questa riforma che modifichi materialmente le condizioni dei magistrati, a parte la fondata paura di subire ritorsioni se si tocca un potente, osservazione alla quale va aggiunto l’inciso secondo cui non è poi difficile evitare di toccare i potenti e mettersi quindi al riparo da ritorsioni. Se osservate la maggior parte dei magistrati schierarsi con forza per il NO, non è certo per convenienza personale o di categoria, è solo per la consapevolezza del livello di pericolo per i cittadini.
Per quel che concerne l’estrazione a sorte dei componenti dei due C.S.M., non fare più parte di una Magistratura autogovernata comporta qualcosa di importante, invece, sul piano simbolico.
Durante i miei 25 anni di carriera ho superato sei valutazioni di professionalità, mi sono state assegnate quattro funzioni in base a criteri di anzianità ed idoneità, sono stato considerato idoneo a una funzione direttiva in un concorso, ho ricevuto risposta ad un quesito ed insieme ai colleghi di un ufficio del passato ho ottenuto un intervento del C.S.M. su una modifica della ripartizione interna del lavoro, che era stata adottata senza consultarci.
Il mio sentire è che tutte le decisioni che hanno avuto il benché minimo impatto sulla mia vita professionale sono state adottate dalla Magistratura, perché adottate da organi che della Magistratura tutta erano espressione. Nello stesso modo ho sempre considerato la posizione di tutti i colleghi, le loro vicende ed i riconoscimenti da loro avuti come cose alle quali io stesso, mediatamente, attraverso il meccanismo dell’elezione, avevo dato il mio contributo.
Il venir meno della rappresentanza elettorale comporterebbe la disintegrazione di questo collante, di questa concreta evidenza del fatto che la legittimazione all’esercizio delle funzioni di ognuno di noi magistrati derivi da una cultura e dai valori condivisi che di essa sono espressione. Ponendo fine alla Magistratura autogovernata questa riforma pone fine, in qualche modo, alla Magistratura, lasciando sul territorio dei magistrati in ordine sparso, già per ciò solo un po’ meno magistrati, un po’ più burocrati.
Enrico della Ratta Rinaldi [magistrato]
COSA C’È DA SAPERE
I magistrati sono lavoratori. Come per tutti i lavoratori, qualcuno deve assumerli, qualcuno deve promuoverli, trasferirli, metterli in aspettativa, definire i limiti di eventuali lavori in parallelo, metterli in congedo per pensionamento, sanzionarli disciplinarmente se commettono delle mancanze.
In altri termini, qualcuno deve svolgere le funzioni che normalmente sono quelle del datore di lavoro.
Queste funzioni non riguardano solo il singolo lavoratore, riguardano anche l’organizzazione generale, la definizione delle regole interne, i rapporti fra lavoratori e fra articolazioni dell’organizzazione, la ripartizione del lavoro all’interno delle articolazioni, la risoluzione di eventuali controversie interne, il rapporto fra capi delle articolazioni e singoli lavoratori, la formazione dei lavoratori, la loro partecipazione alle scelte, insomma la filosofia e lo stile dell’organizzazione, la più compiuta definizione della sua missione.
Il datore di lavoro dei magistrati è il ministero della Giustizia ma se tutte queste funzioni fossero svolte dal Ministro i giudici diventerebbero dei suoi sottoposti e i palazzi di giustizia sarebbero luoghi dove non vige il diritto ma la volontà del capo, i diritti dei cittadini diventerebbero aleatori e pericolanti.
Per questo, analogamente a tutti gli altri paesi democratici, le più delicate fra queste funzioni sono svolte da un organo, che in Italia si chiama Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.), che è prevalentemente eletto dagli stessi magistrati. In questo modo si realizza quello che si chiama autogoverno della Magistratura.
Sono materia di autogoverno e vengono sottratte al datore di lavoro le decisioni sulle singole persone e le decisioni nelle quali entrano in gioco i principi e i valori generali della giustizia. È esclusivamente ministeriale invece, per esempio, il calcolo ed il pagamento degli stipendi, che sono determinati dalla legge.
Il C.S.M. è oggi così composto: due terzi sono eletti da tutti i magistrati, fra i magistrati; un terzo è eletto dal Parlamento in seduta comune.
La riforma separa la Magistratura in due classi distinte, con due C.S.M. distinti: da una parte i giudici, dall’altra i P.M., che sono quelli che sostengono l’accusa nei processi penali.
La riforma stabilisce poi che, per questi due C.S.M., i due terzi di magistrati, anziché essere eletti, saranno estratti a sorte fra tutti i magistrati, cioè fra i giudici per uno dei due C.S.M., fra i P.M. per l’altro.
La riforma stabilisce, inoltre, che i due C.S.M. svolgeranno, per le rispettive categorie dei giudici e dei P.M., tutte le funzioni finora svolte dal C.S.M. tranne una, cioè quella di decidere i procedimenti disciplinari, cioè di esaminare le accuse rivolte ad un magistrato di non aver rispettato la deontologia professionale con la conseguente eventuale condanna ad una sanzione disciplinare.
La competenza per i procedimenti disciplinari passa ad un terzo organo, denominato Alta Corte Disciplinare. Esso sarà composto, per un quinto, da avvocati o professori di diritto nominati dal Presidente della Repubblica, per un quinto, da avvocati o professori di diritto estratti a sorte da una lista approvata dal Parlamento, per due quinti, da giudici estratti a sorte fra i giudici della Corte di Cassazione, per un quinto, da P.M. estratti a sorte fra i sostituti procuratori generali presso la Corte di Cassazione.
