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Peacelink: illegittimo il decreto sulle televisioni

(Riceviamo dagli amici dell’associazione Peacelink e volentieri pubblichiamo)

di Carlo Gubitosa *

Il decreto salvaemittenti approvato dal Consiglio dei ministri è una truffa, perché con questo decreto si vogliono imbrogliare tutti quegli italiani che chiedono il rispetto della legge e dei limiti stabiliti per le concentrazioni di emittenti televisive in mano a un unico soggetto economico. Il decreto salvaemittenti è una doppia truffa, perché imbroglia anche il capo dello stato, che aveva rifiutato di firmare la Legge Gasparri proprio perché sarebbe stato incostituzionale prolungare il limite del 31 dicembre, oltre il quale sarebbe stato proibito possedere piu’ del 20 per cento delle reti televisive.

Il decreto salvaemittenti è una tripla truffa, perché si cerca di abbindolare l’opinione pubblica spacciandolo come un’attuazione delle direttive del capo dello stato, mentre ripropone in tutto e per tutto i passaggi della legge Gasparri giudicati incostituzionali da Ciampi.

Il decreto salvaemittenti è bipartisan, perché non avrebbe potuto essere emanato senza una colpevole omissione del centrosinistra, che nel 1997 ha approvato una legge sull’antitrust televisivo ‘dimenticandosi’ di indicare una scadenza perentoria oltre la quale proibire le trasmissioni ‘fuori quota’.

Il digitale terrestre descritto come la cura ai mali del duopolio televisivo Raiset è una truffa, perché si tratta di una tecnologia sperimentale e attualmente non disponibile, che non ha in alcun modo variato la situazione del panorama televisivo nazionale.

Il problema occupazionale che consente a Emilio Fede di continuare a trasmettere utilizzando i lavoratori come ‘scudi umani’ non esiste, perché una interruzione delle trasmissioni analogiche di Retequattro (emittente priva di concessione) consentirebbe le trasmissioni di Europa 7 (emittente che ha una concessione televisiva ma alla quale finora è stato impedito di trasmettere). I vertici di Europa 7 si sono già resi disponibili ad accogliere tutti i professionisti dell’informazione che potrebbero essere licenziati da Retequattro.

La presunta necessità di un decreto per regolamentare l’oscuramento delle trasmissioni televisive ‘fuori quota’ è un falso ideologico, perché già oggi esistono delle leggi che disciplinano perfettamente l’interruzione di trasmissioni prive di concessione, ma sono state applicate solamente sulle piccole e scomode Tv di quartiere, come Telefabbrica di Termini Imerese o Disco Volante di Senigallia.

Questo atto di forza del governo Berlusconi, con cui un manipolo di bricconi ha sottratto al parlamento, ai cittadini italiani e alla Corte Costituzionale la sovranitaà in materia di pluralismo televisivo, è l’ennesima conferma del fatto che in Italia la Legge non è più uguale per tutti.

Restiamo in attesa di decreti d’urgenza per risolvere l’emergenza carceraria, i problemi delle aree terremotate, il raddoppio del costo della vita, i problemi di sette milioni di italiani che vivono sotto la soglia di povertà, l’aumento delle tariffe postali a danno dell’informazione libera e indipendente.

Visto che molti giornalisti hanno abboccato all’esca avvelenata lanciata dal ministro Gasparri, e hanno acriticamente riportato dichiarazioni del ministro secondo le quali questo decreto sarebbe in perfetta sintonia con la volontà del capo dello stato, abbiamo provato a tradurre in lingua italiana il messaggio inviato da Carlo Azeglio Ciampi alle Camere il 15 dicembre scorso, un testo scritto in un rigoroso ma criptico linguaggio costituzionalese nel quale si spiega come mai il presidente della Repubblica ha deciso di non firmare la cosiddetta Legge Gasparri sul riassetto del sistema radiotelevisivo.

Speriamo che a questo sforzo di chiarezza e di semplificazione da parte nostra corrisponda anche uno sforzo di onestà da parte dei giornalisti che saranno chiamati a commentare questo decreto, indipendentemente dal loro colore politico.

* Carlo Gubitosa
Associazione PeaceLink
Telematica per la Pace – volontariato dell’informazione
www.peacelink.it – info@peacelink.it

IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ALLE CAMERE

[Il testo ufficiale del messaggio di Ciampi è riportato con un carattere tipografico normale, mentre i pezzi ‘tradotti’ sono riportati all’interno di linee tratteggiate dopo la scritta ‘TRADUZIONE’]

Signori Parlamentari,

in data 5 dicembre 2003, mi è stata inviata per la promulgazione la legge: ‘Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione’, approvata dalla Camera dei Deputati il 3 aprile 2003, modificata dal Senato il 22 luglio 2003, nuovamente modificata dalla Camera dei Deputati il 2 ottobre 2003 ed approvata in via definitiva dal Senato il 2 dicembre 2003.

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TRADUZIONE: Signori Parlamentari, il 5 dicembre 2003 mi e’ stato richiesto di firmare la cosiddetta ‘Legge Gasparri’, arrivata sul mio tavolo dopo essere passata due volte dalla Camera e dal Senato.
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Il relativo disegno di legge era stato presentato dal Governo alla Camera dei Deputati il 25 settembre 2002. Successivamente, il 20 novembre 2002, era sopraggiunta la sentenza della Corte costituzionale n. 466 che dichiarava la ‘illegittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), nella parte in cui non prevede la fissazione di un termine finale certo, e non prorogabile, che comunque non oltrepassi il 31 dicembre 2003, entro il quale i programmi irradiati dalle emittenti eccedenti i limiti di cui al comma 6 dello stesso articolo 3, devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo’.

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TRADUZIONE: La prima stesura di questa legge e’ avvenuta nel settembre 2002, e io ho dovuto decidere se firmarla o meno nel dicembre 2003. Durante questi quindici mesi pero’ e’ successo qualcosa. Il 20 novembre 2002 la Corte Costituzionale ha emesso la sentenza numero 466, che dichiarava illegittimo e incostituzionale un passaggio di una legge promulgata dal governo di centrosinistra, la legge 249 del 31 luglio 1997. Questa legge stabiliva che uno stesso gruppo non puo’ avere più del 20 per cento delle reti televisive. Tuttavia, siccome in Italia c’erano dei soggetti che superavano questo limite, e siccome sarebbe stato illiberale chiudere da un giorno all’altro le reti televisive ‘in eccesso’, in quella legge si e’ deciso anche di stabilire un ‘periodo transitorio’ durante il quale il limite del 20 per cento non sarebbe stato applicato, a condizione che le trasmissioni fossero effettuate contemporaneamente su ‘frequenze terrestri’ e via satellite. In questo modo il mercato !
della
televisione satellitare avrebbe avuto un tempo sufficiente per espandersi e ‘accogliere’ anche le emittenti ‘fuori quota’. Ma allora dov’era il problema di costituzionalita’ di questa legge? La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la legge 249/97 perche’ non ha stabilito un limite a questo ‘periodo transitorio’. Il precedente governo, in poche parole, ha dimenticato in quella legge di determinare una ‘data di scadenza’ certa, oltre la quale far rispettare inderogabilmente il limite del 20 per cento.
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La data del 31 dicembre 2003 era già stata indicata, come termine per la cessazione del regime transitorio di cui all’articolo 3, settimo comma, della legge n. 249 del 1997, dall’Autorità per le garanzie delle comunicazioni (Deliberazione n. 346 del 7 agosto 2001).

Detto articolo 3 rinvia ai limiti fissati dal sesto comma dell’articolo 2 della stessa legge n. 249, là dove si stabilisce che ad uno stesso soggetto o a soggetti controllati o collegati ‘non possono essere rilasciate concessioni né autorizzazioni che consentano di irradiare più del venti per cento rispettivamente delle reti televisive o radiofoniche analogiche e dei programmi televisivi o radiofonici numerici, in ambito nazionale, trasmessi su frequenze terrestri, sulla base del piano delle frequenze’.

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TRADUZIONE: Secondo la Corte Costituzionale questa scadenza improrogabile e’ il 31 dicembre 2003, e la scelta di questa data e’ legata ad una decisione dell’Autorita’ per le garanzie delle comunicazioni. Quattro anni dopo la legge 249, che stabiliva il limite del 20 per cento sulla concentrazione di reti televisive, l”Authority’ per le comunicazioni, con una deliberazione del 7 agosto 2001, ha determinato la conclusione del ‘periodo transitorio’, che deve considerarsi terminato il 31 dicembre 2003. A partire da questa data le emittenti ‘fuori quota’ devono spostare le loro trasmissioni su altri sistemi, diversi dalla trasmissione ‘analogica terrestre’, che e’ quella con cui attualmente riceviamo sulle antenne dei nostri palazzi tutti i canali televisivi non satellitari. La legge non ammette sconti, e quindi i gruppi televisivi che non si sono organizzati per tempo nei sei anni di ‘periodo transitorio’ (1997/2003) devono comunque rispettare il limite del 20 per cento trasfe!
rendo i
loro programmi ‘fuori quota’ su altri canali di trasmissione.
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La sentenza della Corte n. 466 del 20 novembre 2002 muove dalla considerazione della situazione di fatto allora esistente che, a suo giudizio, ‘non garantisce… l’attuazione del principio del pluralismo informativo esterno, che rappresenta uno degli ‘imperativi’ ineludibili emergenti dalla giurisprudenza costituzionale in materia’.

Nell’ultima delle considerazioni in diritto, la Corte precisa che ‘la presente decisione, concernente le trasmissioni televisive in ambito nazionale su frequenze terrestri analogiche, non pregiudica il diverso futuro assetto che potrebbe derivare dallo sviluppo della tecnica di trasmissione digitale terrestre, con conseguente aumento delle risorse tecniche disponibili’.

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TRADUZIONE: Nel novembre 2002, dopo 5 anni e 4 mesi di ‘periodo transitorio’, la Corte Costituzionale descrive una situazione che non garantisce il pluralismo informativo, e decide che la mancata indicazione di una data limite per il regime transitorio rappresenta una violazione della Costituzione Repubblicana. La Corte ci tiene a precisare che a suo giudizio questa decisione non potra’ influire in alcun modo sull’assetto futuro del sistema radiotelevisivo. Nella sentenza 466/2002 la Corte Costituzionale parla anche dei cambiamenti introdotti dalle cosiddette trasmissioni in ‘digitale terrestre’, che permetteranno di far viaggiare su una stessa frequenza televisiva piu’ canali in contemporanea, ampliando lo spazio disponibile per le trasmissioni video.
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Dalla sentenza – i cui contenuti essenziali sono stati richiamati dai Presidenti della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nelle audizioni rese alle Commissioni riunite VII e IX della Camera dei Deputati il 10 settembre 2003 – discende, pertanto, che, per poter considerare maturate le condizioni del diverso futuro assetto derivante dall’espansione della tecnica di trasmissione digitale terrestre e, quindi, per poter giudicare superabile il limite temporale fissato nel dispositivo, deve necessariamente ricorrere la condizione che sia intervenuto un effettivo arricchimento del pluralismo derivante da tale espansione.

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TRADUZIONE: Questo aumento degli spazi disponibili per le trasmissioni televisive, pero’, non deve essere solamente un annuncio o una possibilita’ tecnica. Per ritenere superata la scadenza del 31 dicembre 2003, che segna la fine delle trasmissioni ‘fuori quota’ oltre la soglia del 20 per cento, ci sarebbe stato bisogno di un allargamento effettivo degli spazi televisivi, che si avra’ solamente in futuro quando un sufficiente numero di famiglie potra’ concretamente accedere alle trasmissioni in ‘digitale terrestre’.
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La legge a me inviata si fa carico di questo problema. Le norme che disciplinano l’aspetto sopra considerato sono contenute nell’articolo 25, il cui primo comma stabilisce che, entro il 31 dicembre 2003, dovranno essere rese attive reti televisive digitali terrestri, ponendo, in particolare, a carico della società concessionaria del servizio pubblico (secondo comma) l’obbligo di predisporre impianti (blocchi di diffusione) che consentano il raggiungimento del cinquanta per cento della popolazione entro il 1o gennaio 2004 e del settanta per cento entro il 1o gennaio 2005. L’articolo 25, terzo comma, stabilisce, inoltre, che ‘l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro i 12 mesi successivi al 31 dicembre 2003, svolge un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri allo scopo di accertare: a) la quota di popolazione raggiunta dalle nuove reti digitali terrestri; b) la presenza sul mercato di decoder a prezzi accessibili; c) l’effettiva o!
fferta
al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche’.

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TRADUZIONE: La ‘Legge Gasparri’ affronta la questione del pluralismo e dell’allargamento dell’offerta televisiva. L’articolo 25 della Legge stabilisce che la Rai, societa’ concessionaria del servizio televisivo pubblico, dovra’ costruire con i soldi del canone e dei ricavi pubblicitari gli impianti di diffusione per la trasmissione in ‘digitale terrestre’. I segnali di questi impianti dovranno raggiungere il 50 per cento della popolazione entro il primo gennaio prossimo, e il 70 per cento entro il primo gennaio 2005. Lo stesso articolo della Legge Gasparri stabilisce che entro il 31 dicembre 2004 bisognera’ verificare lo sviluppo del digitale terrestre, analizzando la quota di popolazione raggiunta, la disponibilita’ di decoder a prezzi abbordabili e l’effettiva offerta al pubblico di programmi diversi da quelli diffusi attraverso gli altri canali di trasmissione.
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Ciò premesso, ritengo di dover formulare alcune osservazioni in merito alla compatibilità di talune disposizioni della legge in esame con la sentenza n. 466/2002 della Corte Costituzionale.

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TRADUZIONE: Anche se la ‘Legge Gasparri’ prevede la creazione di una rete digitale terrestre e un allargamento dell’offerta televisiva, ritengo comunque di dover fare delle osservazioni, perche’ a mio avviso alcuni passaggi di questa legge non sono compatibili con la sentenza 466/2002 della Corte Costituzionale.
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Una prima osservazione riguarda il termine massimo assegnato all’Autorità per effettuare detto esame: ‘entro i dodici mesi successivi al 31 dicembre 2003’ (articolo 25, terzo comma). Questo lasso di tempo – molto ampio rispetto alle presumibili occorrenze della verifica – si traduce, di fatto, in una proroga del termine finale indicato dalla Corte Costituzionale.

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TRADUZIONE: Secondo la ‘Legge Gasparri’, c’e’ tempo fino al 31 dicembre 2004 per verificare l’effettivo allargamento dell’offerta televisiva, un ampliamento che potrebbe far rientrare nella quota del 20 per cento alcune trasmissioni televisive attualmente ‘fuori quota’. Ma non e’ possibile aspettare fino al 31 dicembre 2004 per stabilire chi supera la quota massima di trasmissioni consentite, dal momento che e’ la Corte Costituzionale ad aver stabilito una data limite: il 31 dicembre 2003. Anche se in futuro ci sara’ un panorama televisivo piu’ ampio, in base al panorama televisivo attuale ed entro il 31 dicembre 2003 bisogna decidere chi ha il diritto di trasmettere e chi no.
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Una seconda osservazione concerne i poteri riconosciuti alla Autorità: questa, entro i trenta giorni successivi al completamento dell’accertamento, invia una relazione al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari, ‘nella quale verifica se sia intervenuto un effettivo ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo nel settore televisivo ed eventualmente formula proposte di interventi diretti a favorire l’ulteriore incremento dell’offerta di programmi televisivi digitali terrestri e dell’accesso ai medesimi’ (articolo 25, terzo comma). Ne deriva che, se l’Autorità dovesse accertare, entro il termine assegnatole, che le suesposte condizioni (raggiungimento della prestabilita quota di popolazione da parte delle nuove reti digitali terrestri; presenza sul mercato di decoder a prezzi accessibili; effettiva offerta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche) non si sono verificate, non si avrebbe alcuna conseguenza c!
erta. La
legge, infatti, non fornisce indicazioni in ordine al tipo e agli effetti dei provvedimenti che dovrebbero seguire all’eventuale esito negativo dell’accertamento.

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TRADUZIONE: La ‘Legge Gasparri’ parla di una verifica sull’ampliamento dell’offerta televisiva, e stabilisce che questa verifica va effettuata entro il 31 dicembre 2004. Ma che succede se questa verifica dara’ un esito negativo? Che provvedimenti verranno attuati se il panorama televisivo non si sara’ allargato, e se le promesse di pluralismo del ‘digitale terrestre’ non verranno mantenute? La ‘Legge Gasparri’ non lo stabilisce, e non fornisce nessuna indicazione sulle operazioni da effettuare se il digitale terrestre non raggiungera’ le quote di popolazione previste, se non saranno disponibili sul mercato dei decoder a prezzi accessibili o se sui canali del ‘digitale terrestre’ non ci sara’ una effettiva offerta al pubblico di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche.
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Si consideri, inoltre, che il paragrafo 11, penultimo capoverso, delle considerazioni in diritto della sentenza n. 466, recita: ‘D’altro canto, la data del 31 dicembre 2003 offre margini temporali all’intervento del legislatore per determinare le modalità della definitiva cessazione del regime transitorio di cui al comma 7 dell’articolo 3 della legge n. 249 del 1997′.

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TRADUZIONE: Non e’ possibile affermare che le televisioni ‘fuori quota’ hanno avuto poco tempo per organizzarsi entro il 31 dicembre 2003, perche’ gia’ il 20 novembre 2002 la sentenza 466 della Corte Costituzionale stabiliva che la scelta di questa ‘data limite’ offriva dei margini temporali sufficienti per stabilire le modalita’ di passaggio dal regime transitorio a quello definitivo, nel quale non sarebbero piu’ state tollerate trasmissioni in esubero rispetto al tetto massimo del 20 per cento.
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Ne consegue che il 1° gennaio 2004 può essere considerato come il dies a quo non di un nuovo regime transitorio, ma dell’attuazione delle predette modalità di cessazione del regime medesimo, che devono essere determinate dal Parlamento entro il 31 dicembre 2003. Si rende, inoltre, necessario indicare il dies ad quem e, cioè, il termine di tale fase di attuazione.

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TRADUZIONE: Quindi il primo gennaio 2004 non puo’ essere considerato il ‘giorno di partenza’ di un nuovo regime transitorio, ma dev’essere il giorno a partire dal quale vengono attuate concretamente le modalita’ di cessazione dell’attuale regime transitorio, che consente in via temporanea le trasmissioni che superano la soglia del 20 per cento. Il modo in cui si dovra’ passare al regime definitivo dovra’ essere stabilito dal Parlamento entro il 31 dicembre 2003. E’ necessario inoltre determinare il ‘giorno di arrivo’, e cioe’ la data massima in cui sara’ definitivamente completato il passaggio dal regime transitorio a quello definitivo.
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Tutto ciò detto in relazione alla compatibilità delle succitate disposizioni della legge in esame con la sentenza n. 466 del 20 novembre 2002, non posso esimermi dal richiamare l’attenzione del Parlamento su altre parti della legge che – per quanto attiene al rispetto del pluralismo dell’informazione – appaiono non in linea con la giurisprudenza della Corte Costituzionale.

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TRADUZIONE: Fin qui ho parlato dell’incompatibilita’ tra la ‘Legge Gasparri’ e la sentenza 466/2002 della Corte Costituzionale, ma non posso fare a meno di dire anche altre cose. Il Parlamento dovrebbe fare attenzione anche ad altre parti di questa legge che sono distanti dalle indicazioni della Corte Costituzionale per quanto riguarda il rispetto del pluralismo dell’informazione.
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Si consideri, a tale proposito, che la sentenza della Corte Costituzionale n. 826 del 1988 poneva come un imperativo la necessità di garantire ‘il massimo di pluralismo esterno, onde soddisfare, attraverso una pluralità di voci concorrenti, il diritto del cittadino all’informazione’. E ancora, nella sentenza n. 420 del 1994, la stessa Corte sottolineava l’indispensabilità di ‘un’idonea disciplina che prevenga la formazione di posizioni dominanti’.

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TRADUZIONE: Nel 1988 la sentenza n. 826 della Corte Costituzionale dichiarava la necessità di garantire nel settore dei media non un semplice pluralismo, ma ‘il massimo di pluralismo’, necessario per soddisfare il diritto all’informazione dei cittadini ‘attraverso una pluralità di voci concorrenti’. Nella sentenza n. 420 del 1994, la stessa Corte sottolineava l’indispensabilità di ‘un’idonea disciplina che prevenga la formazione di posizioni dominanti’.
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Nell’ambito dei principi fissati dalla richiamata giurisprudenza della Corte Costituzionale si è mosso il messaggio da me inviato alle Camere il 23 luglio 2002.

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TRADUZIONE: Io stesso mi sono esposto in prima persona su questi temi, con un messaggio inviato alle Camere il 23 luglio 2002, nel quale ho affermato che un ‘dato essenziale della normativa in vigore è il divieto di posizioni dominanti, considerate di per sé ostacoli oggettivi all’effettivo esplicarsi del pluralismo’.
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Per quanto riguarda la concentrazione dei mezzi finanziari, il sistema integrato delle comunicazioni (SIC) – assunto della legge in esame come base di riferimento per il calcolo dei ricavi dei singoli operatori di comunicazione – potrebbe consentire, a causa della sua dimensione, a chi ne detenga il 20 per cento (articolo 15, secondo comma, della legge) di disporre di strumenti di comunicazione in misura tale da dar luogo alla formazione di posizioni dominanti.

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TRADUZIONE: Fino ad ora la legge ha stabilito il limite del 20 per cento come la percentuale massima del settore televisivo che puo’ essere controllata da un unico soggetto. Adesso la ‘Legge Gasparri’ propone di mantenere questa soglia, ma calcolando questa percentuale su un’altra base di riferimento. Questa nuova base di riferimento non e’ piu’ il solo settore televisivo, ma il ‘Sistema Integrato delle Comunicazioni’ (SIC). Il SIC, in base alla definizione contenuta nella ‘Legge Gasparri’, e’ ‘il settore economico che comprende le imprese radiotelevisive e quelle di produzione e distribuzione, qualunque ne sia la forma tecnica, di contenuti per programmi televisivi o radiofonici; le imprese dell’editoria quotidiana, periodica, libraria, elettronica, anche per il tramite di INTERNET; le imprese di produzione e distribuzione, anche al pubblico finale, delle opere cinematografiche; le imprese fonografiche; le imprese di pubblicità, quali che siano il mezzo o le modalità di
diffusione’.
Il limite massimo del 20 per cento, calcolato sul solo settore televisivo, puo’ essere sufficiente a scongiurare la formazione di posizioni dominanti. Il SIC, invece, e’ molto piu’ esteso, e potrebbe essere sufficiente controllare il solo 20 per cento di questo ‘sistema integrato’ per disporre di strumenti di comunicazione sufficienti a creare delle posizioni dominanti nel settore dei media.
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Quanto al problema della raccolta pubblicitaria, si richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 1985 che, riprendendo principi affermati in precedenti decisioni, richiede che sia evitato il pericolo ‘che la radiotelevisione, inaridendo una tradizionale fonte di finanziamento della libera stampa, rechi grave pregiudizio ad una libertà che la Costituzione fa oggetto di energica tutela’.

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TRADUZIONE: Riguardo alla raccolta pubblicitaria, concordo con la Corte Costituzionale nell’affermare che oggi la pubblicita’ e’ troppo concentrata sulla televisione a discapito della carta stampata, e che questo progressivo spostamento degli investimenti pubblicitari dai giornali al piccolo schermo rischia di compromettere la liberta’ di stampa garantita dalla Costituzione.
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Si rende, infine, indispensabile espungere dal testo della legge il comma 14 dell’articolo 23, che rende applicabili alla realizzazione di reti digitali terrestri le disposizioni del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, del quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale con la sentenza n. 303 del 25 settembre/1° ottobre 2003. Per la stessa ragione, va soppresso il riferimento al predetto decreto legislativo dichiarato incostituzionale, contenuto nell’articolo 5, primo comma, lettera l) e nell’articolo 24, terzo comma.

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TRADUZIONE: Per finire, faccio notare che la ‘Legge Gasparri’, nel descrivere le regole da adottare per la realizzazione di reti digitali terrestri, fa riferimento per tre volte al decreto legislativo 198 del 4 settembre 2002, con cui si sono stabilite ‘disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese’. C’e’ solo un piccolo problema: quel decreto legislativo e’ stato dichiarato illegittimo da parte della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 303/2003.
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Per i motivi innanzi illustrati, chiedo, alle Camere – a norma dell’articolo 74, primo comma, della Costituzione – una nuova deliberazione in ordine alla legge a me trasmessa il 5 dicembre 2003.

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TRADUZIONE: Per questi motivi non e’ possibile approvare la ‘Legge Gasparri’ cosi’ com’e’, ma il Parlamento dovra’ lavorare ancora un po’ sul testo di questa legge, per rimuovere tutti gli aspetti di questa normativa che entrano in conflitto con la Costituzione.
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Questo sito nacque alla fine del 1999 con l'obiettivo di offrire un contributo alla riflessione sulla crisi della democrazia rappresentativa e sul ruolo dei mass media nei processi di emancipazione culturale, economica e sociale. Per alcuni anni Nonluoghi è stato anche una piccola casa editrice sulla cui attività, conclusasi nel 2006, si trovano informazioni e materiali in queste pagine Web.

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