Nonluoghi Archivio Legge contro i maltrattamenti degli animali: pericolo affossamento

Legge contro i maltrattamenti degli animali: pericolo affossamento

Appello delle associazioni animaliste ed ambientaliste, Animalisti Italiani-Enpa-Forza Piccoli Amici-Lav-Lega nazionale per la difesa del cane-Lipu-Wwf, per il terzo voto del Parlamento. Nonostante alcuni emendamenti peggiorativi approvati, rimane un testo innovativo ed utile per contrastare violenze, abbandoni e combattimenti. Ecco l’appello. Era stato già approvato dall’Aula della Camera (positivamente) nel gennaio 2003 e dal Senato (con alcuni peggioramenti ma anche con alcuni miglioramenti) nel luglio seguente. Poi in ottobre scorso, in terza lettura, il testo C432/B “Disposizioni a tutela degli animali” è stato approvato in sede referente con nuovi emendamenti dai deputati della Commissione Giustizia, dove hanno purtroppo vinto in parte gli interessi di chi evidentemente vuol continuare a maltrattare impunemente alcune specie animali.
Pur rimanendo in piedi altre fattispecie di reato, si limita infatti il raggio d’azione della normativa, escludendo dalla sanzione chi detiene animali esplicitamente “in condizioni incompatibili con la loro natura” o chi li sottopone a spettacoli o manifestazioni “insostenibili per le caratteristiche etologiche degli stessi”, oltre a circoscrivere il campo d’attività delle guardie particolari giurate delle associazioni protezioniste e zoofile riconosciute alla sola “vigilanza degli animali d’affezione”, ovvero cani e gatti. Inoltre le Regioni potranno autorizzare “manifestazioni storiche e culturali” con uso di animali, alle quali non si applicheranno gran parte delle previsioni della legge mentre per altri settori di impiego degli animali (allevamento, caccia, pesca, sperimentazione, ecc.) non si potranno sommare le sanzioni già previste in leggi speciali con quanto previsto da questa riforma del Codice penale. Ma ciò non potrà impedire, come adesso, peraltro, che i reati previsti siano applicabili anche a quelle condotte quando vanno aldilà di ciò che è previsto dalla normativa di settore. D’altronde, l’attuale articolo 727 del Codice penale contro il maltrattamento degli animali non solo è stato applicato a questi settori molto raramente ma anche senza sanzioni davvero efficaci. A differenza, queste ultime, dall’attuale testo all’esame del Parlamento.

Chiediamo, quindi, che venga ripristinato il primo testo approvato dalla Camera dei Deputati e, comunque, che questo attuale testo, in ogni caso concretamente innovativo contro combattimenti, abbandoni, uccisioni, molte modalità di maltrattamenti, pellicce di cane e gatto, venga licenziato nel più breve tempo possibile e dia modo al Senato, in quarta lettura, di vararlo definitivamente.
Il rischio infatti è che man mano il provvedimento venga spolpato e poi venga sepolto condannando gli animali a non veder approvata questa riforma di civiltà nemmeno in questa legislatura.

Questo Disegno di Legge, pur con alcuni limiti, rappresenta ancora infatti un grande cambiamento per la considerazione giuridica degli animali prevedendo nella attuale formulazione:

-Maltrattamento e doping: reclusione da tre mesi ad un anno o multa da 3mila a 15mila euro per chi cagiona una lesione ad un animale, un danno alla salute, o sevizie o comportamenti, fatiche, lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. Aumento della metà se deriva la morte dell’animale.

-Elevazione da contravvenzione a delitto: non permette l’estinzione del reato con una semplice oblazione ed allunga la prescrizione a 5 anni (7 e mezzo se prorogata) a fronte degli attuali 2 (3 se prorogata) che non permetteva finora, di fatto, la celebrazione dei processi.

-Abbandono di animali: arresto fino ad un anno o ammenda da 1.000 a 10mila euro.

-Detenzione incompatibile con natura degli animali e produttiva di grandi sofferenze: arresto fino ad un anno o ammenda da 1.000 a 10mila euro. Si applica anche ai casi previsti dalle leggi speciali.

-Spettacoli o manifestazioni: con sevizie o strazio, reclusione da quattro mesi a due anni e multa da 3mila a 15mila euro. Aumento di un terzo se vi sono scommesse o se ne deriva la morte dell’animale impiegato

-Uccisione per crudeltà: reclusione da tre a diciotto mesi. Si supera la distinzione fra uccisione di animale altrui, considerato “patrimonio”, ed uccisione di animale proprio senza maltrattamento (finora non sanzionata, esempio, in eutanasia da un veterinario) o di animale “di nessuno” (previsione finora limitata a cani e gatti ma senza specifica sanzione).

-Combattimenti fra animali e competizioni non autorizzate: reclusione da uno a tre anni e multa da 5mila a 160mila euro per chi promuove, organizza o li dirige. Aumento di un terzo se presenti minorenni o persone armate o con promozione attraverso video.

-Allevamento, addestramento, fornitura di animali per combattimenti: reclusione da tre mesi a due anni e multa da 5mila a 30mila euro.

-Effettuazione di scommesse, anche se non presente ai combattimenti o competizioni: reclusione da tre mesi a due anni e multa da 5mila a 30mila euro.

-In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti: sono sempre disposti la confisca degli animali impiegati sia per i combattimenti che per i maltrattamenti ed affidamento ad associazioni con spese anticipate dallo Stato che potrà rivalersi sul condannato. E’ anche disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell’eventuale attività di trasporto, commercio o allevamento di animali; in caso di recidiva è disposta l’interdizione.

-Produzione, commercializzazione e importazione pelli di cani o gatti: arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da 5mila a 100mila euro, confisca e distruzione del materiale.

-Sperimentazione senza anestesia se non autorizzata: reclusione da tre mesi ad un anno o multa da 3000 a 15mila euro.

-Per l’applicazione della legge: creazione di un coordinamento interforze fra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato e Polizie municipali e provinciali.
La vigilanza viene ristretta agli animali d’affezione per le guardie particolari giurate delle associazioni. Le entrate derivanti dalle sanzioni saranno destinate dallo Stato alle associazioni affidatarie degli animali sequestrati o confiscati.

-Interessi lesi: le associazioni animaliste riconosciute perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.

-Attività formative: possibilità di promozione d’intesa fra Stato e Regioni dell’integrazione dei programmi didattici delle scuole di ogni ordine e grado in materia di etologia e rispetto degli animali.

L’attuale testo all’esame della Camera non è il grande cambiamento che volevamo fare (fin dalla prima stesura, per esempio, non si è voluto inserire la previsione di divieto di detenzione di animali per chi è stato condannato per maltrattamento di animali) ma, certo, per quanto sopra descritto, un considerevole passo in avanti sì.

La penalizzazione complessiva dei reati contro gli animali sarebbe peraltro così in controtendenza con le generali depenalizzazioni operate negli ultimi anni per reati comunemente considerati anche più gravi.

E’ per questo che chiediamo al Parlamento di ripristinare il primo testo approvato dalla Camera dei Deputati e, comunque, di approvare subito questo testo di legge!

I presidenti delle Associazioni
Animalisti Italiani – Walter Caporale

Enpa – Paolo Manzi
Forza Piccoli Amici – Paolo Baraschi
Lav – Adolfo Sansolini
Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Laura Rossi
Lipu – Giuliano Tallone
Wwf – Fulco Pratesi

Roma 13 gennaio 2004

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