Nonluoghi Archivio Libertà negate dopo l’11 settembre

Libertà negate dopo l’11 settembre

Una legislazione di guerra, che potremmo più tranquillamente definire fascista, è approvata o in via di approvazione nei maggiori stati atlantici: mi riferisco al “Patriot Act” statunitense, ovvero a quelle “disposizioni che consentono il notevole ampliamento degli strumenti a disposizione degli investigatori (perquisizioni in casa, sistematico controllo dei movimenti online) pur senza alcun specifico mandato preventivo (…). Come pure alla eccessivamente vaga definizione di “attività terrorista” per la quale un cittadino non-USA possa essere immediatamente deportato. E ancora, alla troppo bassa la soglia dello standard stabilito per consentire indagini di intelligence in terra straniera. È sufficiente tali indagini rivestano un ‘obiettivo significativo’, a detta delle stesse autorità, per dare il via ad ogni tipo di investigazione. In pratica, l’FBI potrà controllare e passare al setaccio una marea di informazioni riservate: conversazioni telefoniche, messaggi e-mail, movimenti sul web, cartelle cliniche, dati professionali.
Il tutto con poche o nessuna garanzia giudiziaria”[1].
Faccio anche riferimento anche alle risoluzioni che “Il Parlamento Europeo ha approvato il 29 novembre 2001 con una maggioranza nettissima per quanto riguarda i documenti sulla lotta al terrorismo e l’ordine europeo di ricerca e cattura.
La strategia del Consiglio europeo e della Commissione ha ricevuto il visto dell’Eurocamera con alcune piccole ma sostanziali correzioni. Cambiamenti che mirano ad ampliare i confini della lotta al terrorismo, per poter includere in futuro tutto quel che puzza di dissenso al regime. Per ora è stata la lotta al terrorismo basco ad agitare popolari e socialisti spagnoli. L’intento è quello di far includere nella definizione di terrorismo due emendamenti che rendano perseguibili anche partiti o associazioni che appoggiano o sostengano gruppi terroristici.”[2]. Un ulteriore rimando è rivolto a quella che in Gran Bretagna è divenuta, salvo eccezioni od ulteriori modifiche, la recente legge ‘antiterrorismo’: “La cosa forse più inquietante della proposta di legge antiterrorismo in discussione alla camera dei lord (ultimo passaggio prima della definitiva approvazione del parlamento) è il principio che sancisce, il precedente che creerà. Qualunque stato firmatario potrà infatti ritenersi svincolato dall’osservanza rigida della convenzione europea per i diritti umani o di parte di essa. Infatti sarà possibile d’ora in avanti, ‘derogare’ o ‘prescindere’ da quelle parti della convenzione non ritenute ‘plausibili’ o ‘degne di essere osservate’ in circostanze particolari. Così la Gran Bretagna si prenderà una deroga temporanea dall’articolo che impedisce l’internamento senza processo di persone ‘sospettate’ di qualcosa e l’istituzione di particolari tribunali per tali ‘sospetti'”[3].
E non sarà ancora superfluo rammentare, ancora, il “Public Security Act” canadese, detto anche “C-42”, che prevede, in vista del prossimo G8, che “si possa dichiarare una qualsiasi area ‘zona di sicurezza militare’ e procedere alla rimozione forzata di chiunque non sia stato autorizzato ad entrare”[4].
I primi a cadere saranno i migranti e poi, di seguito, le lavoratrici ed i lavoratori, i contestatori di ogni genere e sorta fino ai più umili “ladri di biciclette”: la legge Bossi-Fini sull’immigrazione così come gli attacchi concentrici alla pensioni ed allo statuto dei lavoratori (Art. 18) non sono che un mesto anticipo di quanto potrà accadere.
Ma anche su questo bisogna dire le cose come stanno: tali progetti repressivi, guerre incluse, hanno radici e motivazioni antecedenti al fatidico 11 settembre, la cui precipua funzione, a mio avviso, è stata quella di accelerare dei processi già in atto o, in parte, oculatamente studiati. Vorrei, a tal proposito, richiamare alla memoria, se bastassero le argomentazioni precedenti, che, ad esempio, la “famigerata” bozza Frattini sulla riforma dei servizi segreti, che prevede la “licenza di reato” per i futuri 007, il mantenimento del segreto sulle operazioni per 15 anni, prorogabili a discrezione della Presidenza del Consiglio, il non controllo parlamentare delle azioni dei servizi ecc., ha dei “nobili” predecessori: “Prodi, dopo la vittoria dell’Ulivo, aveva incaricato il generale Roberto Jucci di presiedere una commissione con il compito di elaborare una proposta di riforma dei servizi segreti italiani. (…) Gli agenti segreti erano sollevati dal controllo della magistratura, cioè potevano compiere reati, purché questi fossero per fini istituzionali e chiaramente autorizzati dall’autorità politica, che se ne assumeva per iscritto tutte le responsabilità davanti ai cittadini (…) Finalmente superato il segreto di Stato permanente, nessun atto avrebbe potuto restare coperto più di 15 anni, raddoppiabili soltanto in casi eccezionali. La bozza Jucci dormì nei cassetti e quando Massimo D’Alema andò al governo presentò (era il 1999) un diverso disegni di legge sui servizi: il termine di 15 anni per il segreto poteva essere addirittura triplicato (45 anni).”[5]
Addebitare tutto all’11 Settembre, quindi, mi sembra oltre che insufficiente anche decisamente fuorviante; affermare, allo stesso tempo, che tutto era già preordinato risulterebbe essere altrettanto monco: se poi il genere umano non controlla sempre il “soffio vitale” delle sue imprese, questo fa parte di quella porzione di imprevedibilità messa in dovuto conto, verso cui potranno essere previsti, in un futuro non lontano, degli aggiustamenti di tiro, se non con opere di bene e di carità, almeno con armi sempre più letali e devastanti.
Pietro Stara
Da “Umanità Nova” n.44 del 16 dicembre 2001

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